La Regione Campania ha notificato
oggi pomeriggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il
ricorso con il quale chiede alla Corte Costituzionale di
dichiarare la illegittimità costituzionale della legge Calderoli
sull'autonomia differenziata.
A sostegno della richiesta, il ricorso si articola in
quindici motivi, riferiti sia al procedimento delineato dalla
legge Calderoli per la sottoscrizione delle intese con le
singole Regioni, sia ai contenuti e agli effetti delle stesse
intese e ai presupposti per l'attribuzione di forme di autonomia
più ampie, connessi alla determinazione dei Lep.
Sono cinque i principali motivi di illegittimità della legge
Calderoli denunciati dalla Regione Campania (rappresentata dal
professor Francesco Marone, Ordinario di Diritto costituzionale,
in affiancamento all'Avvocatura regionale). Nel ricorso, in
particolare, si denuncia "che la legge consente una devoluzione
di competenze alle Regioni così ampia ed incontrollata, anche in
materie riguardanti diritti fondamentali e servizi di civiltà,
come la sanità, la scuola pubblica, la previdenza integrativa,
la protezione civile, da minare la stessa sovranità dello Stato
e rompere l'unità nazionale e l'eguaglianza dei cittadini delle
diverse aree del Paese". E, afferma la Regione, "come
autorevolmente affermato dal Vice Presidente Emerito della Corte
Costituzionale, Prof. Paolo Maddalena, la legge costituisce 'un
enorme pericolo per l'unità giuridica e economica dell'Italia'".
La legge è illegittima, denuncia inoltre la Campania del
governatore De Luca, perchè "il ruolo del Parlamento, unico
garante dell'unità nazionale e dell'interesse generale, è del
tutto svilito, in favore del Presidente del Consiglio dei
Ministri, al quale viene affidato in esclusiva il potere di
limitare l'oggetto delle intese". Ancora: la Regione denuncia
che, "in contrasto con le norme costituzionali, che
espressamente subordinano l'autonomia differenziata
all'attuazione delle misure perequative previste per il
superamento dei divari territoriali e al concreto finanziamento
e attuazione dei Lep, la legge Calderoli contiene mere
affermazioni di principio sulla determinazione dei Lep, come
confermato dalla espressa previsione di invarianza finanziaria".
Nel ricorso la Campania sottolinea anche che "le modalità
attuative dell'art.116, comma 3 della Costituzione adottate
dalla legge Calderoli ne tradiscono in realtà lo spirito, in
quanto, invece di consentire un decentramento di funzioni in
ottica di snellimento e di efficienza, determinano un sistema
iniquo, volto a realizzare non un progetto 'di autonomia,
fattispecie lecita, ma più correttamente di secessione, evento
illecito, che si colloca fuori dell'ordinamento costituzionale',
come efficacemente segnalato in sede di audizione sul disegno di
legge dalla professoressa Giovanna De Minico". La Campania
sottolinea anche che "vi è una gravissima violazione del
principi di legalità, in quanto la individuazione dei Lep viene
affidata al Governo senza predeterminare alcun principio o
criterio direttivo, in contrasto con la Costituzione" e denuncia
infine "che si affida l'intesa ad una trattativa con il Governo,
mortificando il ruolo delle Conferenze, in violazione del
principio di leale collaborazione e impedendo di verificare le
ricadute dei singoli percorsi sull'insieme delle Regioni e su
tutta la rete delle autonomie locali".
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