"Sono nulle le contravvenzioni per
mancata revisione e per mancata copertura assicurativa della
vettura se effettuate con telecamere risultate non omologate. E
l'Ente viene anche condannato alle spese di giudizio". E'
quanto fa sapere l'avvocato Cristiano Ceriello, responsabile
legale dell'associazione dei consumatori "Difesa Consumatori e
Contribuenti", a seguito di alcune sentenze del giudice di pace
di Nola (Napoli). "La mancata revisione o la prova della
copertura assicurativa può essere accertata in modalità
automatica, con l'uso di apparecchiature elettroniche, e con la
possibilità della contestazione differita, - spiega l'avvocato
Ceriello - ma solamente con l'utilizzo di un dispositivo
omologato ovvero approvato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti: la contravvenzione è nulla se il dispositivo non
è omologato". La medesima linea interpretativa, viene
spiegato nella nota dell'associazione Difesa Consumatori e
Contribuenti, "è stata anche confermata dal Ministero
dell'Interno con una non molto diffusa circolare (la numero
300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020) nella quale viene
precisato che la rilevazione della violazione prevista
dall'articolo 193 per la mancanza della copertura assicurativa e
della violazione prevista dall'articolo 80, c.14, per veicolo
con revisione scaduta, segnalata dall'apparecchiatura
elettronica, se effettuata con apparecchi elettronici non
omologati e privi di verifica periodica, è da annullare".
"Questo il motivo principale della sentenza nolana - sottolinea
l'associazione - che, nel caso in esame, ha anche condannato
l'Ente alle spese che, indirettamente, pagheranno comunque i
cittadini, trattandosi di Ente Pubblico. Nella nota il
presidente dell'associazione dei consumatori Pasquale Di
Carluccio ricorda che, però, "le contravvenzioni vanno
contestate entro 30 o 60 giorni, pena la conferma di un verbale
nullo e danno per le nostre tasche".
Riproduzione riservata © Copyright ANSA