"Sono nulle le contravvenzioni per
mancata revisione e per mancata copertura assicurativa della
vettura se effettuate con telecamere risultate non omologate. E
l'Ente viene anche condannato alle spese di giudizio".
E' quanto fa sapere l'avvocato Cristiano Ceriello,
responsabile legale dell'associazione dei consumatori "Difesa
Consumatori e Contribuenti", a seguito di alcune sentenze del
giudice di pace di Nola (Napoli).
"La mancata revisione o la prova della copertura
assicurativa può essere accertata in modalità automatica, con
l'uso di apparecchiature elettroniche, e con la possibilità
della contestazione differita, - spiega l'avvocato Ceriello - ma
solamente con l'utilizzo di un dispositivo omologato ovvero
approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: la
contravvenzione è nulla se il dispositivo non è omologato".
La medesima linea interpretativa, viene spiegato nella nota
dell'associazione Difesa Consumatori e Contribuenti, "è stata
anche confermata dal Ministero dell'Interno con una non molto
diffusa circolare (la numero 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio
2020) nella quale viene precisato che la rilevazione della
violazione prevista dall'articolo 193 per la mancanza della
copertura assicurativa e della violazione prevista dall'articolo
80, c.14, per veicolo con revisione scaduta, segnalata
dall'apparecchiatura elettronica, se effettuata con apparecchi
elettronici non omologati e privi di verifica periodica, è da
annullare".
"Questo il motivo principale della sentenza nolana -
sottolinea l'associazione - che, nel caso in esame, ha anche
condannato l'Ente alle spese che, indirettamente, pagheranno
comunque i cittadini, trattandosi di Ente Pubblico.
Nella nota il presidente dell'associazione dei consumatori
Pasquale Di Carluccio ricorda che, però, "le contravvenzioni
vanno contestate entro 30 o 60 giorni, pena la conferma di un
verbale nullo e danno per le nostre tasche".
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